PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è inserito il seguente:

      «4-bis. Allo straniero che risiede regolarmente e stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative e nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare alle consultazioni referendarie indette dagli enti locali».

Art. 2.

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, con le procedure previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.